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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI, UN AIUTO PER LE FAMIGLIE
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI
Dal 1° gennaio 2022 per la tua famiglia puoi chiedere l’assegno unico, per ottenere un supporto economico mensile dal 1° marzo.
Come fare domanda
Lavori nel settore agroalimentare?
Rivolgiti alla Fai Cisl o all’Inas Cisl per fare la domanda dell’assegno unico. Per l’Isee rivolgiti al Caf Cisl.
La richiesta sarà valida per il periodo tra marzo 2022 e febbraio 2023. L’assegno sarà riconosciuto dal mese di marzo se presenti la domanda entro il 30 giugno, altrimenti dal mese successivo.
Se hai il reddito di cittadinanza non devi fare domanda: in questo caso l’assegno unico viene pagato automaticamente dall’Inps.
Ne hai diritto?
L’assegno unico ti spetta se sei:
• lavoratore dipendente pubblico o privato;
• lavoratore autonomo;
• iscritto alla gestione separata;
• disoccupato o incapiente.
L’importo
L’assegno viene pagato ogni mese, direttamente dall’Inps sul conto corrente indicato sulla domanda, per ogni figlio a carico:
• minorenne, dal 7° mese di gravidanza;
• maggiorenne, fino al 21° anno di età, se frequenta un corso di formazione, anche universitario, o se è disoccupato o svolge un tirocinio o il servizio civile;
• con disabilità, senza limiti di età.
L’importo mensile dell’assegno unico è di:
• 175 € per figli minorenni, con un Isee 2022 fino a 15.000 €. Se l’Isee è più alto, l’assegno si riduce progressivamente fino a 50 €;
• 85 € per i figli maggiorenni fino ai 21 anni di età, con un Isee 2022 fino a 15.000 € e con riduzione graduale fino a 25 € con un Isee superiore.
Puoi presentare domanda di assegno anche se non hai un Isee o se ritieni che il suo valore superi i 40.000 € e ti verrà riconosciuto l’importo minimo previsto. Se integri la domanda di assegno con l’attestazione Isee entro il 30 giugno hai diritto agli eventuali arretrati.
In allegato i volantini informativi Fai Cisl in lingua albanese, araba, francese, italiana, punjabi, rumena, tedesca.
Raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori forestali, unico nel suo genere poiché sottoscritto sia da aziende private e cooperative che da amministrazioni pubbliche.
Il rinnovo, che ha visto concordi parti datoriali e sindacali nell’adeguare il contratto alle nuove sfide che le politiche forestali a livello nazionale ed europeo pongono al settore, sempre più centrale nei processi di transizione ambientale, nella difesa del territorio e nello sviluppo delle aree interne del Paese è stato sottoscritto in rappresentanza della Conferenza delle Regioni dal suo Presidente Massimiliano Fedriga.
Il Contratto è stato profondamente rinnovato nella parte normativa a partire dalla vigenza, portata a quattro anni – con scadenza quindi al 31 dicembre 2024 –, un adeguamento delle parti relative ai contratti a tempo determinato, all’apprendistato e alla sicurezza sul lavoro anche in relazione alle modifiche normative intercorse dall’ultimo rinnovo. Definite poi in modo più ampio le causali relative al lavoro stagionale e riallineate le ore di permesso in modo più equilibrato tra operai ed impiegati.
Nell’ottica del rafforzamento del secondo pilastro della previdenza viene aumentato di uno 0,3% il contributo a carico delle imprese per la previdenza complementare, mentre vengono inseriti due nuovi articoli su ferie solidali e aiuto alle lavoratrici vittime di violenza di genere.
Infine sul piano economico il rinnovo vede un aumento di 100 € sia per impiegati che operai al II livello, riparametrato per gli altri livelli contrattuali. L’aumento sarà erogato in due tranches di 50 € ciascuna, la prima con decorrenza 1° dicembre 2021 e la seconda a partire dal 1° marzo 2023.
Il rinnovo sottoscritto oggi, dopo una lunga e complessa trattativa, da risposte a 60 mila operatori e consente alle imprese e ai lavoratori di sostenere con strumenti più adeguati il futuro, sicuramente ricco di sfide, che il settore dovrà affrontare, con particolare riferimento alla tutela del territorio a partire dalla prevenzione e dal contrasto agli incendi boschivi.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
AGCI-AGRITAL
CONFCOOPERATIVE – FEDAGRIPESCA
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
FEDERAZIONE ITALIANA COMUNITA’ FORESTALI – FEDERFORESTE
LEGACOOP AGROALIMENTARE
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA- UIL
UNCEM
È stato sottoscritto oggi, nella sede della Confederazione nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casa e Claai, l’accordo di rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2019-2022, scaduto il 31 dicembre 2018, che interessa circa 30mila aziende e più di 100mila lavoratrici e lavoratori. Un rinnovo che arriva in ritardo, anche a causa della pandemia.
Le Segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, insieme alle rispettive delegazioni trattanti collegate da remoto, esprimono soddisfazione per un accordo che vede un incremento economico del 4,7% pari a 77 Euro a regime per il livello 3A per il settore alimentazione e di 74 euro per il livello A2 del settore panificazione, che saranno erogati a partire dal 1 novembre 2021. Ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale, sarà inoltre corrisposto un importo forfettario ‘una tantum’ di 140 Euro per entrambi i settori.
Dal punto di vista normativo, si sottolineano molteplici novità: il rilancio dell’Osservatorio di settore cui viene affidato anche il monitoraggio della contrattazione di secondo livello, degli accordi territoriali e di distretto; l’aumento delle ore retribuite per la formazione continua (da 32 a 40) oltre alla possibilità di utilizzare le 150 ore riconosciute nell’ambito del diritto allo studio, anche per corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri. Sul versante del welfare, è stata prevista la possibilità per la madre lavoratrice e il padre mono-affidatario di richiedere il prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno per sei mesi continuativi, a partire dal terzo anno del figlio; la facoltà di ottenere l’anticipo del TFR nella misura del 30% nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità/paternità; l’introduzione di forme di flessibilità nell’orario di entrata e uscita per i genitori con figli fino a tre anni di età e per coloro che sono impegnati nell’inserimento all’asilo.
Infine le parti si sono impegnate, tramite la costituzione di un’apposita commissione, a condividere un percorso di rivisitazione del sistema classificatorio.
Estensione della copertura sanitaria a favore dei familiari – Anno 2022
Dal 1° Gennaio 2022 il nucleo familiare non sarà più compreso nel piano sanitario – in virtù dell’art. 74-quater del CCNL per l’Industria Alimentare sottoscritto il 31 luglio 2020 – i lavoratori potranno estendere la copertura sanitaria ai propri familiari mediante un versamento annuale pari a 24 euro per ciascun familiare.
È altresì obbligatorio iscrivere l’intero nucleo familiare.
Nelle more della definizione della nuova polizza sanitaria, le modalità di adesione e di pagamento verranno rese note con apposita comunicazione.
Fonte: fondofasa
III Congresso Fai Cisl P.O: Emilio Capacchione riconfermato alla guida della federazione territoriale
Si è svolto il 9 novembre a Novarello, il III Congresso della Fai Cisl del Piemonte Orientale. All’assise territoriale sono intervenuti Raffaella Buonaguro, Segretaria azionale Fai Cisl, Franco Ferria, Segretario generale Fai Cisl Piemonte ed Elena Ugazio, Segretaria generale Cisl Piemonte Orientale.
Molteplici gli interventi dei delegati durante il dibattito in seguito alla bella relazione del segretario uscente Emilio Capacchione. Franco Ferria, oltre alle questioni generali della categoria ha parlato delle difficoltà riscontrate sul campo nel far percepire agli imprenditori agricoli, alcune esigenze dei lavoratori per nulla superflue. Raffaella Buonaguro ha disegnato un quadro economico e politico del nostro paese in riferimento alla ripresa post COVID, sottolineando le campagne sociali che la Fai Cisl ha affrontato in particolare nell’ultimo triennio: Dal Caporalato, al Porto Sicuro; da #FAI BELLA L’ITALIA a Mai più Fascismi. Infine, la segretaria Elena Ugazio, che ha partecipato al congresso insieme ai colleghi di segreteria, Roberto Bompan e Iginio Maletti, ha affrontato i temi dell’agenda politico sindacale del momento e si è soffermata in modo particolare sul percorso fatto insieme alla federazione nel territorio e sulle positive esperienze comuni come gli sportelli polivalenti.
Il Congresso, ha riconfermato Segretario Generale della Fai Cisl del Piemonte Orientale Emilio Capacchione. In segreteria sono stati eletti Miriam Virdis e Domenico Olivieri. A Emilio e alla sua squadra, i nostri migliori auguri di buon lavoro!
CAPORALATO, IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO ALLA FAI-CISL: “VICINANZA E INCORAGGIAMENTO NELLA LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO”

“MAI PIÙ FASCISMI”, SVOLTA A ROMA LA MANIFESTAZIONE DI CGIL, CISL E UIL
“La nostra storia ci dovrebbe insegnare che la democrazia è un bene delicato, fragile, deperibile, una pianta che attecchisce solo in certi terreni, attraverso la responsabilità di tutto un popolo”. Il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra cita Tina Anselmi nel suo discorso dal palco della manifestazione “Mai più Fascismi” indetta da Cgil Cisl Uil che si è si volta oggi pomeriggio in una gremitissima piazza S. Giovanni, a Roma.
“È per questo -prosegue Sbarra- che la guardia non l’abbassiamo e che abbiamo voluto chiamare in piazza il popolo del lavoro. Perché da qui oggi, e da domani nelle fabbriche, nei campi, in ogni luogo di lavoro, nelle scuole e nelle università, parte un messaggio che è l’esatto contrario, e molto più potente, di quello che prova a lanciare chi professa odio ed egoismo, discriminazione e violenza. La democrazia sarà sempre più forte dei sui nemici“.
Oltre al leader della Cisl dal palco si sono alternati gli interventi di una pensionata della Uil, di una lavoratrice della sanità delegata Cgil, del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, di una lavoratrice del commercio delegata Cisl, del segretario generale della Ces Luca Visentini e infine del segretario generale della Cgil Maurizio Landini per le conclusioni. Una manifestazione imponente quella che ha animato oggi le strade della capitale per poi confluire nella storica piazza delle mobilitazioni dei lavoratori. Tantissime le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati e tanti i cittadini che hanno risposto all’appello delle tre organizzazioni confederali per ribadire con forza ‘Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia’. Circa 800 i pullman arrivati da tutta Italia, 10 i treni speciali partiti da ogni angolo del paese.
Presenti in piazza e sul palco della manifestazione anche tantitssimi dirigenti, operatori e iscritti della Fai Cisl provenienti da tutta Italia, con il Segretario Generale Onofrio Rota e tutta la segreteria nazionale.
OPERAI AGRICOLI, APPROVATA ALL’UNANIMITA’ LA PIATTAFORMA PER IL RINNOVO CCNL 2022-2025
Gli Attivi unitari di Fai, Flai e Uila, riuniti a Roma, oggi, presso il teatro Ambra Jovinelli, hanno approvato all’unanimità la piattaforma per il rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti 2022-2025, dopo il percorso di consultazione avviato in tutto il territorio nazionale.
Un rinnovo contrattuale importante che intende rafforzare i diritti e valorizzare la professionalità e le competenze di oltre un milione di lavoratrici e lavoratori di un comparto che, anche nel corso della pandemia non si è mai fermato, dimostrandosi strategico per il paese e funzionale agli obiettivi di sicurezza nazionale. “Sia i dati economici generali del Paese che quelli del settore agricolo confermano la ripartenza e le proiezioni relative alla crescita del Pil superano le aspettative. Il “post pandemia” può rivelarsi un’occasione positiva per intraprendere nuovi modelli economici e potenzialmente può aprire per il Lavoro una stagione nuova” dichiarano i sindacati nella piattaforma.
Per questo la piattaforma approvata contiene, oltre alla richiesta di aumento salariale del 5,5% che rappresenta una scommessa sullo sviluppo complessivo del settore, anche punti qualificanti e con un “alto valore sociale”, sul tema del mercato del lavoro, della bilateralità, del welfare contrattuale, del sistema degli appalti, dei permessi e sulla violenza di genere.
In particolare i sindacati ritengono indispensabile rafforzare l’alleanza con il sistema delle imprese per assicurare un mercato del lavoro legale, tracciabile e più efficiente. A tal fine Fai, Flai e Uila chiedono di dare piena applicazione alla legge 199 del 2016 a partire dalla realizzazione delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità in tutti i territori ma anche di potenziare i compiti e le attività proprie degli enti bilaterali e dell’EBAN soprattutto in tema di welfare, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e sul versante della formazione.
La piattaforma sarà inviata alle controparti con l’auspicio che si apra presto la fase delle trattative e che si possa giungere in tempi brevi al rinnovo per tutte le lavoratrici e i lavoratori agricoli.
Pubblichiamo il decreto legge in materia di disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTI gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
VISTO l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per
ragioni sanitarie;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 settembre 2021, n. …, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
VISTO il decreto-legge 11 settembre 2021, n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario- assistenziale.»
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
CONSIDERATO che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza, in vista di estendere l’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……settembre 2021;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto-legge:
ART.1
(Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-quater è inserito il seguente:
“Art. 9-quinquies
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico)
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione di cui primo periodo è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato.
7. L’accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
10. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.
11. Ai soggetti i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
ART.2
(Impiego delle certificazioni verdi negli uffici giudiziari)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-quinquies, come introdotto dall’articolo 1, è inserito il seguente:
“Art. 9-sexies
(Impiego delle certificazioni verdi negli uffici giudiziari)
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
2. L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata, rilevante ai fini di cui all’articolo 127, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L’accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al magistrato onorario. L’accesso del magistrato onorario alle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria in violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta la sospensione dell’incarico onorario fino a quando il magistrato onorario non esibisce la certificazione di cui al comma 1. La sospensione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, al quale è trasmesso senza ritardo il verbale di accertamento della violazione. Il protrarsi dell’assenza in conseguenza della carenza o della mancata esibizione della certificazione di cui al comma 1 oltre il termine di trenta giorni comporta la revoca dall’incarico ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. I responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l’accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell’articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 9 e 12 dell’articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.”.
ART. 3
(Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente:
“Art. 9-septies
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1, e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.”.
ART. 4
(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)
1. All’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole “fino al 30 novembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Le farmacie di cui all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi
per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.”
2. All’articolo 34, il comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente:
“9-quater. Nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al fine di assicurare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV- 2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di (…) milioni di euro per l’anno 2021
ART. 5
(Durata delle certificazioni verdi COVID)
1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole “da SARS-CoV-2” sono inserite le seguenti: “e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti riconosciute come equivalenti con Circolare del Ministero della salute,”;
b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.”;
c) al comma 3, al terzo periodo, le parole “dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dalla medesima somministrazione”;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis) e ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.”.
ART. 6
(Misure urgenti per lo sport)
1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza COVID-19 di cui All’articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, non utilizzate entro il 15 settembre 2021, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021 all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il cinquanta per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e per il restante cinquanta per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale» di cui all’articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
ART.7
(Contact center Green pass)
1. All’articolo 1, comma 621-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “La competente struttura per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero della salute”;
b) dopo le parole “dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”, sono aggiunte le seguenti: “, quale servizio supplementare rispetto a quello di contact center reso in potenziamento del Servizio 1500 – numero di pubblica utilità, di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell’8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell’eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere”;
c) al secondo periodo, le parole “1 milione” sono sostituite dalle seguenti: “4 milioni”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante XXXX. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
ART.8
(Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)
1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo del certificato COVID e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative
ART.9 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.